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Sequestrati dalle Fiamme Gialle 400 giocattoli senza marchio CE tra Atripalda, Monteforte e Avellino

Pubblicato in data: 4/1/2012 alle ore:16:37 • Categoria: Cronaca

giocattoli sequestrati gdf
Centinaia di giocattoli, un genere tra i più richiesti in questo periodo di feste e di regali, sono stati sequestrati a seguito di due distinti interventi condotti stamane e nella mattinata di ieri dagli uomini della Compagnia di Avellino. Con l’inizio del periodo di festività, con una presenza che è andata via via aumentando, le Fiamme Gialle sono scese in campo con un articolato piano di controlli finalizzati alla verifica della regolarità di quanto posto in vendita, anche alla luce delle disposizioni di cui al recente decreto legislativo nr.54 datato 11.04.2011, specificamente dedicato alla sicurezza dei giocattoli. In tale contesto, oggetto di particolare attenzione da parte delle Fiamme Gialle sono stati i negozi di giocattoli, con interventi che nelle ultime due giornate si sono indirizzati verso gli esercizi commerciali di Avellino, Monteforte Irpino ed Atripalda , particolarmente affollati di clienti in relazione all’approssimarsi della festa dell’Epifania, onde verificare la rispondenza di quanto in vendita ai requisiti imposti dalla legge e la presenza del privi del marchio “CE” a garanzia della genuinità del prodotto dal punto di giocattoli sequestrati gdfvista di qualità e sicurezza. Quattro gli esercizi commerciali (a Monteforte, ad Atripalda e due in Avellino) che avevano posto in vendita articoli per bambini non conformi alle disposizioni vigenti. Si trattava, in particolare, di giocattoli privi della marchiatura “CE”, potenzialmente pericolosi per la salute in quanto non sicuri sotto il profilo della atossicità dei materiali e/o per la presenza di parti facilmente ingeribili. In alcuni casi il marchio “CE” era stato indebitamente apposto e le due lettere presenti sull’imballaggio si riferivano a “CHINA EXPORT” e non all’acronimo imposto dalle Direttive Europee, recante particolari caratteristiche per quanto attiene, ad esempio, la distanza standard prevista tra le due lettere e rilasciato solo a seguito di specifica certificazione di conformità (non esibita dall’esercente). In altre circostanze le confezioni dei giocattoli in vendita erano privi delle avvertenze, delle istruzioni sull’uso in sicurezza ovvero tali indicazioni non erano in lingua italiana (così come invece previsto dalla normativa). Per alcuni giocattoli, infine, mancavano i riferimenti del produttore ovvero, in caso di fabbricazione estera, i dati relativi all’importatore italiano e/o al responsabile dell’immissione sul mercato della europeo. Mentre i giocattoli, per un totale di 400 unità, erano posti sotto sequestro, nei confronti dei titolari delle quattro attività commerciali, identificati per tale H.Z. (di anni 39), per tale S.D. (di anni 45), per tale J.J. (di anni 47) e per tale J.P. (di anni 40), scattavano le segnalazioni agli organi competenti oltre alla contestazione di sanzioni amministrative per un totale di 12.000 euro. Con il recente decreto legislativo nr. 54 datato 11.04.2011, alla base del sequestro, è stata data attuazione alla Direttiva 2009/48/CE finalizzata al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in tema di sicurezza dei giocattoli onde migliorare la qualità delle rispettive normative, accrescerne l’efficienza e semplificarne le modalità d’applicazione.

Nell’interesse degli operatori economici e delle autorità di vigilanza del mercato, tale rafforzamento dei requisiti di sicurezza viene garantito attraverso l’applicazione comune di disposizioni che non possono prescindere dalle seguenti prescrizioni, condizione preliminare per l’apposizione del marchio “CE”:
• i fabbricanti sono responsabili della conformità dei giocattoli posti in vendita sul mercato;
• è obbligatoria la presenza di un chiaro pittogramma che faccia capire l’inadeguatezza del giocattolo alla fascia d’età, con istruzioni ed avvertenze scritte in una lingua od in lingue compresa dai consumatori;
• sui giocattoli deve esser apposto un numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure un altro elemento che consenta la loro identificazione (qualora le dimensioni o la natura del giocattolo non lo consentano, tali informazioni devono esser fornite sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo);
• rintracciabilità dei fabbricanti che dovranno indicare sul bene posto in vendita i rispettivi riferimenti (nome, denominazione commerciale registrata, marchio ed indirizzo);
• nella fase della fabbricazione, obbligo in capo alle ditte di produzione di effettuare le prove previste in tema di sicurezza, redigere la relativa documentazione e conservarla per 10 anni.
Nuovi compiti anche per gli importatori e distributori che potranno immettere sul mercato comunitario soltanto giocattoli conformi, accertandosi che il fabbricante abbia eseguito l’appropriata procedura di valutazione della conformità. Essi, inoltre, avranno l’obbligo di verificare che il fabbricante sia munito della documentazione tecnica, che la marcatura di conformità sia apposta sul giocattolo, che il giocattolo sia accompagnato dai documenti prescritti che attestino quanto suddetto in merito agli obblighi dei fabbricanti. Anche il settore “avvertenze” è oggetto di importanti modifiche laddove, in particolare, viene imposto un obbligo di chiarezza e leggibilità, con specifiche restrizioni relativamente agli utilizzatori (fascia di età ed abilità dell’utilizzatore, ad esempio). Il recente decreto legislativo punta l’attenzione anche sui prodotti alimentari “abbinati ai giocattoli” prevedendo che questi siano separati dall’alimento mediante un opportuno imballaggio ed introducendo il divieto di commercializzare giocattoli che per essere accessibili al bambino necessitino da parte dello stesso il consumo della parte edibile.

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