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Il Tar di Salerno respinge il ricorso della lista di Emilio Moschella: condannato al pagamento delle spese processuali di 6mila euro. Ecco la Sentenza

Pubblicato in data: 23/11/2012 alle ore:20:03 • Categoria: Attualità

tar-salernoIl Tar di Salerno respinge il ricorso presentato dal candidato sindaco Emilio Moschella, condannandolo al pagamento delle spese processuali, fissate complessivamente in 6mila euro: 3.000 euro per il Comune ed  altre 3.000 euro per gli altri ricorrenti.
 Il candidato sindaco di “Api – Alleanza per AtripaldaEmilio Moschella aveva presentato ricorso per presunte irregolarità avvenute in campagna elettorale, nel momento della presentazione della lista “Patto Civico per Atripalda” guidata dal sindaco uscente Aldo Laurenzano.
L’udienza si è svolta ieri pomeriggio davanti alla sezione numero 1 del presidente Antonio Onorato. Circa mezz’ora di discussione, iniziata alle ore 15, alla quale hanno preso parte: l’avvocato Lorenzo Lentini per il ricorrente Emilio Moschella; l’avvocato Raffaele D’Alessio in difesa del Comune di Atripalda; l’avvocato Gherardo Maria Marenghi e l’avvocato Gaetano D’Emma a difesa dei consiglieri Massimiliano Del Mauro, Vincenzo Moschella e Massimiliano Strumolo; ed infine in rappresentanza del sindaco Paolo Spagnuolo l’avvocato Alba Matarazzo.
Tutto resta perciò invariato: i giudici del Tribunale amministrativo regionale hanno respinto infatti sia la richiesta di scioglimento anticipato della consiliatura ma anche quella di procedere all’esclusione della lista “Patto Civico per Atripalda” oggi gruppo Pdl (rappresentato in consiglio da Massimiliano Del Mauro, Vincenzo Moschella, Gianna Parziale e Massimiliano Strumolo).

Ecco la Sentenza del Tar di Salerno:     

N. 02125/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00846/2012 REG.RIC.
N. 02125/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00846/2012 REG.RIC.

 

 

 

 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso R.G. n. 846/2012, proposto da Moschella Emilio, nella qualità di candidato sindaco e di cittadino elettore del Comune di Atripalda, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Lentini, congiuntamente al quale elegge domicilio, in Salerno, corso Garibaldi n. 103;
contro
il Comune di Atripalda (Avellino), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, come da delega a margine dell’atto di costituzione ed in virtù di decreto sindacale n. 9736 del 2 agosto 2012, in attuazione della giunta comunale n. 129 del 10 luglio 2012, dall’avv. Raffaele D’Alessio e con lui domiciliato in Salerno, via Domenico Romagnano, n. 7, presso il prof. Luigi Mercaldo,
– Sottocommissione Elettorale circondariale di Avellino, in persona del presidente pro tempore,
– Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui uffici sono per legge domiciliati, in Salerno, corso Vittorio Emanuele, n. 58;
nei confronti di
Antonio Prezioso, Luigi Tuccia, Antonio Iannaccone, Domenico Landi, Valentina Aquino, Dimitri Musto, Raffaele Barbarisi, Giuseppe Spagnuolo, Ulderico Pacia, Flavio Pascarosa, Fabiola Scioscia, , Gianna Parziale, , Raffaele La Sala, non costituitisi in giudizio;
– Paolo Spagnuolo, rappresentato e difeso da sé medesimo e domiciliato presso la Segreteria del TAR Salerno,
– Massimiliano Del Mauro, Vincenzo Moschella, Massimiliano Strumolo, rappresentati e difesi dall’avv. Gaetano D’Emma e dall’avv. Gherardo Maria Marenghi, presso lo studio del quale sono domiciliati, in Salerno, via Velia n. 15;
per l’annullamento
1. del verbale di proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale di Atripalda dell’8 maggio 2012 e di tutti gli atti ed operazioni elettorali, ivi contenuti;
2. dei verbali delle sezioni elettorali dai nn. 1 al 10;
3. del verbale della sottocommissione elettorale circondariale di Avellino n. 66 del 3 aprile 2012, di ammissione della lista “Patto civico per Atripalda”, collegata al candidato Sindaco Aldo Laurenzano;
4. nonché di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’art. 130, co. 7, cod. proc. amm.;
Visto il decreto presidenziale del 19 giugno 2012 di fissazione dell’udienza pubblica.
Visto l’atto di costituzione del Ministero, del comune di Atripalda e dei controinteressati Massimiliano Del Mauro, Vincenzo Moschella, Massimiliano Strumolo, Paolo Spagnuolo, con le relative memorie.
Visti gli atti tutti della causa.
Designato relatore il dott. Gianmario Palliggiano.
Uditi, alla pubblica udienza del 22 novembre 2012, gli avvocati Lentini, Marenghi.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
1.- Il ricorrente, Emilio Moschella, ha partecipato in qualità di candidato alla carica di sindaco con la lista “API Alleanza per Atripalda”, alla competizione del 6 e del 7 maggio 2012 per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale di Atripalda.
Alla competizione hanno perso parte 4 liste, collegate ai rispettivi candidati alla carica di sindaco che hanno riportato le seguenti cifre elettorali:
– Raffaele La Sala lista “Piazza Grande”: 863 voti;
– Emilio Moschella lista “API – Alleanza per Atripalda”: 373 voti;
– Paolo Spagnuolo lista “Uniti per Atripalda”: 3167 voti;
– Aldo Laurenzano lista “Patto civico per Atripalda”: 2492 voti.
L’Adunanza dei Presidenti, con verbale dell’8 maggio 2012, ha proclamato eletto alla carica di sindaco Paolo Spagnuolo, assegnando alla lista collegata “Uniti per Atripalda” undici consiglieri, sui sedici posti disponibili.
Dei restanti seggi 4 sono stati attribuiti alla lista “Patto civico per Atripalda” ed un seggio alla lista “Piazza Grande”.
Ad avviso del ricorrente il risultato elettorale è viziato dall’illegittima ammissione alla competizione elettorale della lista n. 4 “patto civico per Atripalda”, collegata al sindaco Aldo Laurenzano che ha riportato la cifra elettorale di 2492 voti, pari ad oltre il 36% dei voti validamente espressi.
2.- Da qui il presente ricorso elettorale, proposto ai sensi dell’art. 130 cod. proc. amm. e ritualmente depositato presso la segreteria del tribunale il 1° giugno 2012, munito il successivo 19 giugno di decreto presidenziale di fissazione dell’udienza pubblica per la data del 22 novembre 2012, notificato alla Commissione elettorale, al Ministero dell’Interno, al Comune di Atripalda ed ai controinteressati il 22 giugno 2012, nuovamente depositato, con la prova delle avvenute notificazioni, il 20 luglio 2011.
3.- Ha dedotto i seguenti motivi di censura:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 28 d.p.r. 570/1960.
La lista “Patto Civico per Atripalda” non è stata presentata entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 3 aprile 2012, circostanza che emergerebbe dalla ricevuta redatta dal Segretario comunale che ha attestato essere avvenuta alle ore 11,50 la presentazione di alcuni dei documenti richiesti (dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco, firmata ed autenticata; n. 15 dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale firmate ed autenticate; il modello di contrassegno di lista in triplice esemplare).
Inoltre, solo alle ore 12.30 e dunque oltre il termine perentorio, il candidato Del Mauro ha presentato ” …la dichiarazione contenente l’indicazione di due delegati che possono …”. Per di più, la lista n. 4 avrebbe dovuto essere esclusa per mancata tempestiva presentazione del programma amministrativo che, per la prima volta, è stato consegnato alla Commissione elettorale ore 17.30. Trattasi, ad avviso del ricorrente, di documento essenziale ai fini della validità della lista, da depositare necessariamente, a pena di esclusione, insieme alla lista, entro il termine perentorio (delle ore 12), con conseguente inammissibile integrazione postuma.
2. Violazione art. 14 L. 21 marzo 1990, n. 53.
La presentazione della lista n. 4 “Patto civico per Atripalda” risente anche di ulteriori illegittimità, posto che quattro dichiarazioni di accettazione di candidatura alla carica di consigliere comunale, sono state autenticate dal Vice Segretario Comunale, soggetto non abilitato.
Ne consegue, l’inammissibilità delle quattro dichiarazioni di accettazione, per difetto di autenticazione. Ciò produce non solo l’esclusione dei quattro consiglieri della lista e della lista medesima, posto che la riduzione dei candidati da 15 consiglieri ad 11 determina il decremento del numero dei candidati al di sotto della soglia minima dei ¾ eleggibili (12 consiglieri). Infine, l’autentica della dichiarazione di accettazione di altro candidato è affetta da nullità assoluta, posto che l’autentica della dichiarazione di Carmine Andreotti, infatti, reca quale generalità del pubblico ufficiale quella del medesimo dichiarante e la firma di altro soggetto.
4.- Per gli esposti motivi, il ricorrente chiede l’annullamento del verbale di proclamazione degli eletti previa correzione o rinnovazione delle operazioni elettorali.
5.- Si è costituito in giudizio il comune di Atripalda che, con articolata memoria, ha chiesto il rigetto del ricorso per inammissibilità e comunque per infondatezza nel merito.
Si sono costituiti in giudizio i seguenti controinteressati: Massimiliano Del Mauro, Vincenzo Moschella, Massimiliano Strumolo, i quali, con memoria depositata il 30 ottobre 2012, hanno eccepito l’infondatezza nel merito del ricorso, chiedendone il rigetto.
6.- Si è costituta in giudizio, per conto del Ministero dell’Interno, l’Avvocatura dello Stato che ha depositato memoria di costituzione.
7.- Alla pubblica udienza del 22 novembre 2012, la causa è stata posta in decisione.
In pari data è stata pubblicata la sentenza.
DIRITTO
1.- In via preliminare va considerato che la lista vincitrice ha ottenuto 3167 voti; ora, sommando i voti conseguiti dalla lista del ricorrente (373) con quelli dell’altra lista controinteressata, Aldo Laurenzano lista “Patto civico per Atripalda”: (2.492), il risultato elettorale non cambierebbe. Le doglianze allora si mostrano non efficienti nel ribaltare il risultato elettorale e, pertanto, il ricorso si manifesta inammissibile per assenza di interesse concreto ed attuale all’annullamento degli atti relativi al procedimento elettorale (Cons. Stato, sez. V, n. 1889/2012).
Anche a prescindere da questo rilievo d’inammissibilità il ricorso è nel complesso infondato.
2.- Sul primo motivo, va considerato che, ai fini dell’applicazione dell’art. 28 d.p.r. 570/1960, vanno considerate le sopravvenute L. n. 81 del 25 marzo 1993 e dell’art. 71 d. lgs. 267 del 18 agosto 2000, le quali hanno previsto che, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l’elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente all’elezione del sindaco.
L’art. 34 L. n. 81/1993 ha abrogato l’art. 28, comma 1 e 2, art. 29, art. 32, commi 1 e 6, d.p.r. 570/1960.
Le abrogazioni non hanno però inciso sul discrimine normativo fissato dal d.p.r. 570/1960 con riguardo alla disciplina della presentazione delle candidature, sicché alla luce della normativa ancora vigente deve ritenersi tuttora esistente la soglia fissata dall’art. 32 d.p.r. 570/1960 (5.000 abitanti fino a 15.000), norma che disciplina le regole per presentare le candidature nelle elezioni amministrative dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (Tar Campania, Napoli, 5352/2011).
Ebbene, in materia elettorale, poiché per i comuni di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, le operazioni di scrutinio delle candidature presentate sono regolamentate dalle diposizioni contenute all’art. 30 d.p.r. 570/1960 e non in quelle di cui agli artt. 32 e 33 – relative ai Comuni con popolazione superiore – non è concessa alla commissione elettorale la facoltà di disporre l’acquisizione di nuovi documenti o l’integrazione di quelli depositati, poiché non è possibile, nelle ipotesi riconducibili all’art. 30, la sanatoria di procedimenti mediante la produzione documentale oltre i termini (in questo senso, Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre 2007, n. 6382).
Invece, l’ultimo comma dell’art. 30 d.p.r. n. 570/1960, applicabile alla fattispecie in esame, chiarisce che la commissione, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite; nella stessa seduta ricusa altresì le liste per le quali non si sia provveduto a ripristinare il rapporto percentuale.
Con riferimento alle elezioni per cui si controverte, questa disposizione va aggiornata con la previsione contenuta all’art. 1 d.l. 15/2012 secondo cui, in occasione del turno annuale ordinario delle elezioni amministrative della primavera 2012, i termini per la presentazione delle liste e delle candidature previsti dagli articoli 28, comma 8, e 32, comma 8, del d.p.r. n. 570/1960 sono anticipati e decorrono dalle ore 8,00 del trentaquattresimo giorno alle ore 12,00 del trentatreesimo giorno antecedenti la data della votazione. Di conseguenza, il termine di cui al richiamato art. 33, comma 3, del d.p.r. 570/1960, è anticipato al trentesimo giorno antecedente la data della votazione.
Pertanto, poiché la fattispecie in discussione è regolamentata dall’art. 32 e seguenti d.p.r. 570/1960, anche ad accogliere la ricostruzione dei fatti come formulata dal ricorrente, ciò nonostante la Commissione avrebbe potuto “ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite”.
In ogni caso, ove si ritenesse comunque applicabile alla fattispecie in esame, le previsioni contenute all’art. 28, la censura non avrebbe fondamento.
Tuttavia, il menzionato art. 28 va letto non in senso formalistico, ma secondo il principio teso a favorire la più ampia partecipazione sia dell’elettorato attivo sia di quello passivo alle consultazioni elettorali. Da ciò consegue che la nullità va sanzionata esclusivamente per quelle irregolarità verificatesi nel corso dello svolgimento delle relative operazioni per le quali l’ordinamento espressamente preveda tale conseguenza e che abbiano compromesso l’accertamento reale della volontà del corpo elettorale (Cons. Stato, sez. V, 11 gennaio 2011, n. 81).
Gli artt. 28, 32 e 33 d.p.r. n 570/1960 non contengono prescrizioni dettagliate con riferimento alle conseguenze sul piano sanzionatorio di eventuali irregolarità. Ciò significa che non è possibile inquadrare i relativi adempimenti formali nell’ambito delle forme cd sostanziali; deve allora farsi riferimento al principio di “strumentalità delle forme” nel procedimento elettorale, in cui assume rilievo l’interesse alla stabilità del risultato elettorale (in questo senso, Cons. Stato n. 5925 del 24 agosto 2010).
Le argomentazioni del ricorrente non appaiono fondate.
Dal verbale redatto dal Segretario comunale di Atripalda emerge che alle ore 11,50 del 3 aprile 2012 era stata presentata la “lista recante il contrassegno Patto Civico per Atripalda – Aldo Laurenzano Sindaco”.
In primo luogo, tema di orario limite per la presentazione delle liste la giurisprudenza ha ormai chiarito che, in un contesto di favore per la più ampia partecipazione delle liste alla competizione elettorale, è privo di rilevanza, ai fini dell’ammissione di una lista, il lieve scostamento orario nella presentazione della lista, tutte le volte in cui i presentatori si trovino nella casa comunale all’ora di scadenza del termine ed ove il ritardo sia anche giustificato da ragioni eccezionali ed imprevedibili non imputabili ai soggetti interessati (T.A.R. Pescara Abruzzo sez. I, 26 aprile 2011, n. 290; Idem, 21 maggio 2009, n. 366).
In secondo luogo, il termine lista, utilizzato nel verbale non è fuorviante, facendo riferimento ai “modelli base” ed ai “modelli integrativi di presentazione della lista con le allegate sottoscrizioni”.
Ed invero nella ricevuta che il Segretario comunale ha rilasciato al presentatore si ricorre allo stesso termine “lista” per certificare l’avvenuta presentazione dei modelli base con indicazione dei candidati e dei modelli integrativi e dei sottoscrittori.
Ciò vale anche per gli allegati prescritti dalla legge, come emerge dalla lettura del verbale di ricevuta della lista di candidati.
D’altronde, il verbale della Sottocommissione circondariale elettorale di Avellino costituisce un’ulteriore conferma di deposito successivo, ma comunque prima dell’insediamento della Commissione, della seguente documentazione:
a. programma amministrativo;
b. certificati elettorali dei sottoscrittori, posto che quelli presentati in allegato alla lista non erano stati sottoscritti, documentazione la cui mancanza, in ogni caso, non è censurabile con l’esclusione dalla competizione elettorale.
Dal tenore letterale del verbale, che peraltro non è stato gravato di querela di falso, emerge che i moduli base e quelli integrativi con l’elenco delle sottoscrizioni sono stati regolarmente presentati nei termini.
Ciò è confermato dalla circostanza che il medesimo verbale dà atto che, al momento della presentazione, mancavano soltanto i certificati elettorali dei sottoscrittori – della cui presenza vi è quindi prova indiretta – debitamente firmati, poiché quelli allegati alla lista erano privi di sottoscrizione.
L’esame del verbale di ricevuta redatto dallo stesso Segretario comunale, porta alle medesime conclusioni. Nello stesso è infatti chiarito che, in data 3 aprile 2012, alle ore 11.50 – quindi ancora nei termini – è stata presentata “una lista, recante il contrassegno ‘Patto Civico per Atripalda’ – Aldo Laurenzano Sindaco”. Per lista deve intendersi per l’appunto il modello base dove sono elencati nel dettaglio i candidati alla carica di Sindaco e di consigliere comunale, con i modelli integrativi. L’ipotesi contraria prospettata dal ricorrente, ossia che non sia stato depositato il modello base con l’indicazione dei candidati, porterebbe al paradosso di una presentazione delle dichiarazioni di accettazione delle candidature protocollate dai candidati stessi.
Riguardo, poi, ai modelli integrativi recanti l’indicazione dei sottoscrittori, la loro avvenuta presentazione nei termini, si ricava a contrario dal verbale della sottocommissione elettorale competente. Oltre al programma amministrativo sono stati in seguito prodotti solo i certificati cumulativi dei sottoscrittori debitamente firmati e presentati nei termini.
Nelle altre ricevute di presentazione redatte dal Segretario comunale si dà atto dell’avvenuta presentazione di “una lista”, senza alcuna altra precisazione sui modelli base ed integrativi di presentazione. Tuttavia tra la lista e tali modelli vi è un rapporto di equivalenza, in quanto il modello base ed il modello integrativo si identificano nella lista. In altri termini, la descrizione analitica del simbolo della lista è contenuta nel modello base; per questo in sede di redazione del verbale di ricevuta, il Segretario comunale si è limitato ad un rinvio ai documenti allegati, non sussistendo alcun obbligo di descrizione dettagliata.
Medesimo discorso vale per la dichiarazione contenente l’indicazione dei delegati. Dal verbale si evince che la stessa è stata depositata nei termini, insieme agli altri allegati di cui alla lettere a), b) e c). L’elenco degli allegati indicato dal verbale (a, b, c, d) ha valore tassativo e vincolante.
Per quanto riguarda il deposito dei certificati elettorali, debitamente sottoscritti, questi sono stati comunque prodotti regolarmente, prima dell’insediamento, alla Sottocommissione elettorale che correttamente ha ammesso l’integrazione.
Sul punto è sufficiente ricondursi alla decisione dell’Adunanza plenaria n. 23/1999, secondo cui nel caso di mancata produzione, o anche di produzione parziale, dei certificati ad opera del presentatore della lista, la Commissione elettorale deve tenere conto della documentazione messa a sua disposizione e, qualora ritenga di non potere svolgere con la propria struttura gli adempimenti (perché particolarmente onerosi, in ragione della popolazione del Comune), può disporre l ‘ammissione dei nuovi documenti ai sensi dell’articolo 33, ultimo comma, citato d.p.r. 570/1960, invitando il presentatore a depositare i certificati elettorali
Ne deriva che, solo qualora il presentatore delle lista non abbia provveduto ad integrare la documentazione, la Commissione elettorale ha il potere/dovere di ricusare la lista, a causa del mancato riscontro di quanto prescritto dall’art. 32, comma 3, d.p.r. 570/1960.
Conseguenze irrilevanti assume poi la presentazione tardiva del programma amministrativo. Quest’ultimo costituisce atto politico che, in quanto tale, non può di per sé acquisire efficacia invalidante nell’ambito del procedimento elettorale.
Sul punto, la giurisprudenza del tutto prevalente considera non rilevanti quelle irregolarità delle operazioni elettorali che non siano in grado di alterare l’accertamento della reale volontà del corpo elettorale e che comunque non siano esplicitamente sanzionate da nullità (Cons. Stato, sez. V, 5 marzo 2003, n. 1215).
3.- Anche il secondo motivo di ricorso non si sottrae ad un giudizio di infondatezza.
L’art. 14 L. n. 53 del 1990 abilita all’autentica della sottoscrizione il Segretario comunale. Pertanto, l’organo vicario può legittimamente sostituirsi all’organo principale nell’esercizio delle funzioni che rientrano nella competenza di quest’ultimo, proprio allo scopo di evitare interruzioni nella conduzione dell’attività amministrativa, in caso di assenza del titolare della funzione.
In ogni caso, l’eventuale irregolarità nell’autentica non può condizionare l’efficacia e la validità della dichiarazione di accettazione della candidatura, la cui veridicità è stata peraltro confermata per acta concludentia dagli stessi interessati.
Alcun rilievo, infine, assume l’illegittima autentica della dichiarazione di Carmine Andreotti., posto che, in questo caso, il potere di autentica è stato esercitato regolarmente dal delegato del sindaco, come confermato dal timbro e dalla firma posti in calce all’autenticazione, tali da attestare in modo inconfutabile l’identità e a legittimazione del soggetto autenticante.
4.- Per quanto sopra il ricorso è quindi infondato e va respinto.
Le spese, secondo gli importi determinati in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti del resistente comune di Atripalda e dei controinteressati costituiti; sono compensate nei confronti del Ministero, atteso che l’attività difensiva di quest’ultimo si è limitata alla mera costituzione in giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente Emilio Moschella al pagamento, in favore delle parti resistenti, delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 6.000,00 di cui € 3.000,00 in favore del Comune di Atripalda, € 3.000,00 in favore complessivamente di tutti i controinteressati costituitisi in giudizio. Compensa nei confronti del Ministero dell’Interno
.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 con l’intervento dei Magistrati:
Antonio Onorato, Presidente
Francesco Mele, Consigliere
Gianmario Palliggiano, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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5 risposte a “Il Tar di Salerno respinge il ricorso della lista di Emilio Moschella: condannato al pagamento delle spese processuali di 6mila euro. Ecco la Sentenza”

  1. pocho ha detto:

    c’era daspettarselo purtroppo stiamo in Italia.

  2. sei ridicolo ha detto:

    mosche te potivi sparagna sti sordi….ma se una persona spende tanto per ricorrere al tar al fine di fare il consigliere comunale di minoranza che percepisce poco e niente come gettone di presenza, che altri interessi ha??????

  3. astro di natale ha detto:

    Dai giudici italiani non c’era da aspettarsi di diverso!!!!!

  4. VA' ZAPPA ha detto:

    MOSCHE’ HAI FATTO L’ENNESIMA FIGURACCIA RITIRATI CHE GLI ATRIPALDESI NON TI VOGLIONO

  5. mirko ha detto:

    accontentatevi in italia di questa magistratura, sia penale che amministrativa.

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