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Parcheggio pubblico a pagamento a servizio dell’Asl di via Manfredi, il Tar di Salerno dà ragione alla famiglia Palma e al Comune

Pubblicato in data: 19/9/2017 alle ore:08:03 • Categoria: Attualità

Parcheggio pubblico a pagamento a servizio dell’Asl di via Manfredi, il Tar di Salerno, con sentenza n.1366/2017, emessa dalla seconda sezione, presieduta da Francesco Riccio con consigliere estensore Giovanni Grasso e referendario Rita Luce, e depositata in cancelleria lo scorso 30 agosto, ha ritenuto infondato il ricorso del signor Francesco Sellitto, respingendolo e compensando le spese.
Il signor Sellitto, titolare di due attività commerciali che si affacciano sull’area di sosta in questione, aveva impugnato il decreto di esproprio dei diritti di servitù di cui è titolare per consentire alla famiglia Palma, proprietaria dell’area, di realizzare un parcheggio pubblico di 1500 mq. a pagamento con l’installazione di due sbarre automatizzate, all’ingresso e all’uscita dell’area, per circa 40 posti auto con tariffa oraria di 50 centesimi, applicando la stessa prevista per i parcheggi comunali nel centro.
A difendere Francesco Sellitto gli avvocati Renato De Lorenzo e Marco Bubani. La difesa del Comune di Atripalda invece, che con provvedimento di giunta aveva deciso di resistere in giudizio, era affidata all’avvocato Giovanni Ernesto Cerisano.
Una vicenda che dura da anni. Tutto ha inizio nel 2013, quando con due delibere di Giunta, l’Amministrazione comunale di allora approva la proposta dei proprietari, la famiglia Palma, di destinare a parcheggio pubblico parte dell’area di loro esclusiva proprietà sita alla via Manfredi. La relativa convenzione veniva stipulata nell’agosto del 2013 per notar Pellegrino D’Amore.
Il signor Francesco Sellitto, con diverse note a firma dei suoi legali, diffidava il Comune del Sabato all’annullamento d’ufficio delle due deliberazioni. Ma il Comune confermava quanto già statuito nei predetti atti e rigettava le richieste del Sellitto.
A seguito di tale rigetto, la famiglia Sellitto produceva ricorso straordinario Al Capo dello Stato. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a cui era demandata l’istruttoria del ricorso proposto dal Sellitto, con propria nota, informava di aver chiesto il prescritto parere al Consiglio di Stato, esprimendo l’avviso che il ricorso doveva essere dichiarato infondato e quindi da respingere. Nel frattempo, a seguito del ritardo nell’emissione del decreto di esproprio da parte del Comune, le due deliberazioni persero efficacia e anche la proroga emessa dal Comune pertanto fu necessario riavviare la procedura espropriative ex novo. Il Tar di Salerno, con sentenza n.02223/2014, a fine 2014 si pronunciò sulla proroga ritenendo fondato il ricorso del signor Francesco Sellitto che aveva impugnato il decreto di esproprio dei diritti di servitù emesso in data 17 ottobre 2014 dai responsabili del settore V Urbanistica dell’Utc. Il tribunale accolse la proposta di annullamento e annullò il decreto di esproprio, condannando anche il Comune alla refusione delle spese giudiziarie sostenute dalla parte ricorrente in quanto secondo i giudici non vi erano motivi oggettivamente validi per prorogare i termini di emissione dello stesso, dichiarando così illegittima la proroga concessa dal settore Urbanistica dell’Utc sulla scorta di «sopravvenute difficoltà organizzative dell’ufficio». Procedura così che il Comune ha riavviato nel 2015 con delibera n.103 riapprovando il progetto e dichiarando nuovamente la pubblica utilità dell’opera, emettendo successivamente il decreto di esproprio che veniva regolarmente notificato al signor Sellitto che, contro tali atti, proponeva ricorso al Tar.
Il Tar con sentenza n.1366/2017 ha rigettato predetto ricorso ritenendolo infondato.

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