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Saldi truccati, operazione della Guardia di Finanza in città

Pubblicato in data: 13/1/2010 alle ore:14:30 • Categoria: Cronaca

cs-2010-01-12-sold-out-3-gSaldi truccati con prezzi gonfiati e sconti fasulli in provincia e ad Atripalda. Come nel 2009, anche in quest’inizio d’anno il tradizionale periodo di “vendite straordinarie di fine stagione” è stato al centro dell’attenzione delle Fiamme Gialle di Avellino. L’attività di monitoraggio e di controllo dei mercati consuetamente condotta dalla Guardia di Finanza si è nello specifico tradotta in un articolato piano d’azione che, a maggior tutela dei consumatori e con una importante valenza di prevenzione, è stato nella circostanza addirittura preannunciato agli organi di stampa dal Comandante Provinciale, colonnello Mario IMPARATO, in occasione della conferenza di fine anno dello scorso 23 dicembre 2009.

cs-repertorio-caserma-05Nelle ultime settimane di dicembre, dando ascolto anche ad istanze di diverse associazioni a tutela del consumatore (e sulla scia del plauso che l’analoga iniziativa aveva riscosso l’anno scorso presso la CONFESERCENTI), nel capoluogo e in provincia gli uomini della Compagnia della Guardia di Finanza di Avellino, agli ordini del capitano Salvatore SERRA, hanno dato corso a mirati accertamenti onde creare le premesse per una pianificata azione di servizio allorquando sarebbe stato dato il via ai cosiddetti “saldi”. il periodo delle “vendite straordinarie di fine stagione”, infatti, si presta talvolta a situazioni che nel concreto si possono tradurre in disturbi della libera concorrenza oltre che, di fatto, in un danno per l’acquirente.

 In tale contesto gli interventi delle Fiamme Gialle, distribuiti su una vasta area territoriale che ha visto il suo fulcro nel capoluogo irpino, sono stati finalizzati alla verifica dell’effettiva percentuale di sconto praticata: secondo un modus operandi ormai collaudato, prima dell’inizio dei cosiddetti SALDI, i militari hanno di fatto provveduto ad acquisire una vera e propria “fotografia” delle diverse situazioni, cristallizzando in modo inconfutabile diversi quanto veniva rilevato presso diversi esercizi commerciali individuati, a campione, tra negozi di abbigliamento, calzature ed altri articoli maggiormente interessati dai “saldi”.

Dopo tale capillare azione preliminare, onde verificare il rispetto delle particolari discipline attinenti l’esposizione di prezzi e di percentuali di sconto interessate dalle vendite straordinarie di fine stagione, il Nucleo Mobile della Compagnia di Avellino ha poi dato corso, a partire dall’avvio dei “saldi” e sino a tutta la giornata di ieri, a controlli presso esercizi commerciali non solo di Avellino ma anche di Atripalda, Mercogliano, Altavilla Irpina in modo da porre a raffronto quanto rilevato prima dell’inizio del periodo dei “saldi” con la situazione esistente all’atto del controllo.

Pur nel periodo di particolare intensificazione dell’attività di fine anno, le pattuglie delle Fiamme Gialle hanno complessivamente “fotografato” le situazioni esistenti in ben 37 esercizi commerciali e purtroppo in ben 18 casi sono state riscontrate delle violazioni, con una percentuale intorno al 50% di irregolarità.

Tra le diverse violazioni constatate in un caso è stato addirittura accertato che il prezzo di vendita dei cosiddetti “saldi” era stato gonfiato del 50% rispetto al prezzo praticato prima dell’avvio della vendita straordinaria di fine stagione in modo da pervenire ad un prezzo “scontato” del 50%” che in realtà coincideva con l’importo originario di vendita (nella foto allegata si evidenzia tale particolare violazione).

cs-repertorio-caserma-02Nella maggior parte dei casi le irregolarità si sono sostanziate nella mancanza dei prezzi esposti (consentendo in tal guisa al commerciante di applicare lo sconto e in maniera non trasparente) ovvero, in altri casi, i cartellini sono risultati carenti di uno o più degli elementi obbligatoriamente previsti dalla normativa di settore (prezzo originario, percentuale di sconto, prezzo “scontato”), spesso con una percentuale di sconto pubblicizzata solo sulle vetrine della attività commerciali e cartellini esposti del tutto privi di prezzo. In alcune situazioni i militari del Corpo, già presenti in negozio (ovviamente in abiti borghesi) riscontravano come lo sconto fosse praticato solo all’atto del pagamento da parte del consumatore.

Al termine delle attività di servizio sono state elevate sanzioni amministrative per circa 18.500 euro nei confronti di esercizi commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di abbigliamento, calzature e accessori.

Ovviamente, contestualmente ai controlli in tema di disciplina-prezzi, le pattuglie della Compagnia di Avellino hanno proceduto anche alle consuete verifiche circa la regolare emissione di scontrino fiscale e/o ricevuta fiscale: a seguito di intervento presso 24 attività commerciali, sono state contestate ben 14 violazioni per mancata emissione dello scontrino e/o della ricevuta fiscale, con conferma circa la tendenza da parte di taluni operatori ad omettere il rilascio del previsto documento. In termini percentuali sono state pertanto rilevate irregolarità pari al 59% dei controlli eseguiti.

La disciplina normativa di riferimento è contenuta nel decreto legislativo nr. 114 in data 24.03.1998 che, in particolare, stabilisce come nel corpo di tale testo normativo viene stabilito come per “vendite straordinarie” debbano intendersi le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali: a seguito dell’osservanza di precise disposizioni, il titolare di un esercizio commerciale che è dedito alla vendita al dettaglio di alcuni specifici articoli può offrire particolari condizioni favorevoli (reali ed effettive) onde favorire l’acquisto di propri prodotti. L’operazione può essere anche oggetto di messaggi pubblicitari in cui vengano prospettate al consumatore le condizioni praticate.

Maggiormente nel dettaglio, le vendite di fine stagione, precedute da una specifica comunicazione che negoziante deve inoltrare all’autorità Comunale, devono riguardare prodotti a carattere stagionale o di moda (suscettibili di notevole deprezzamento se non sono venduti entro un certo periodo di tempo) ed il ribasso o lo sconto deve essere espresso in percentuale sul prezzo originario di vendita che deve essere riportato unitamente al prezzo finale. favorevoli di acquisto reali ed effettive.

Gli articoli 14 e 15 del predetto decreto legislativo prevedono espressamente che i prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati, debbano indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre idonee modalità.

A beneficio del consumatore (il periodo delle vendite straordinarie di fine stagione non è ancora terminato), si sottolinea come gli altri elementi che devono in ogni caso essere indicati in maniera chiara dall’esercente per non incorrere nella constatazione di irregolarità sono il prezzo originario, la percentuale di sconto ed il prezzo finale di vendita scontato.

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