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Incendi boschivi, l’appello del Corpo Forestale dello Stato

Pubblicato in data: 11/7/2013 alle ore:13:50 • Categoria: Cronaca

auto-forestaleNell’approssimarsi del periodo di massimo rischio per il fenomeno degli incendi boschivi, che ormai da anni vede la provincia di Avellino al terzo posto per numero di eventi nella classifica nazionale, e nelle more dell’approvazione del Decreto di massima pericolosità da parte del Presidente della Giunta Regionale della Campania, si evidenzia come il Corpo Forestale dello Stato intensifichi la propria attività di controllo del territorio, per prevenire e reprimere quello che, attualmente, è il reato ambientale più severamente punito dal nostro ordinamento (con la reclusione fino a dieci anni, nell’ipotesi non aggravata). Chiunque avvisti un incendio boschivo può comporre il numero di emergenza ambientale del C.F.S. 1515, che allerterà la pattuglia più vicina onde procedere alla verifica della segnalazione (preferibilmente, non anonima) e al coordinamento degli interventi di spegnimento. La bruciatura di residui vegetali, anche nei terreni coltivati o incolti, è una pratica da ritenersi non più consentita alla luce delle nuove norme contenute nel “Testo unico Ambientale” d.lgs 152/2006 s.m.i., essendo assimilabile ad uno smaltimento di rifiuti non autorizzato; si ricorda come ogni anno un numero elevato di incendi (colposi, puniti anch’essi con la reclusione, fino a cinque anni) sia causato propri da operazioni di ripulitura dei fondi. Il bosco è “un bene insostituibile per la qualità della vita” – art.1 legge 353/2000 legge quadro in materia di incendi boschivi – ognuno di noi può, e deve, contribuire alla sua tutela.

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2 risposte a “Incendi boschivi, l’appello del Corpo Forestale dello Stato”

  1. atripaldese ha detto:

    tutto giusto quello che viene evidenziato tranne per il fatto che il d.lgs 152/2006 sia stato superato dal s.lgs n. 205/2010 che recepisce la direttiva europea n. 2008/98/CE per quanto riguarda l’abbruciamento dei residui vegetali considerandoli rifiuti solo se non riutilizzati in agricoltura (anche i bambini sanno che le ceneri sono utilizzate come fertilizzante) così come peraltro è ammesso dallo stesso decreto del presidente della giunta regionale campana n. 184/2012 con il quale impartisce direttive sulle modalità e sui tempi per bruciare stoppie e residui vegetali.
    Inoltre a tutt’oggi ben 4 sentenza pronunciate nei confronti di persone denunciate lo scorso anno hanno visto il proscioglimento dall’accusa di illecito smaltimento di rifiuti. “Da quanto esposto deve pertanto affermarsi che la condotta descritta nell’imputazione, lungi daIl’ integrare ex se fattispecie penalmente rilevanti, è un metodo del tutto naturale che consente di riutilizzare direttamente suI posto, con effetti benefici per il terreno agricolo del tutto evidenti, i residui derivanti dall ‘attività di selvicoltura”
    E c’è un altro passaggio del Gup che non sarà sicuramente accolto bene dai residenti delle zone dove avvengono abbruciamenti di stoppie: «Nondimeno di nulla potrebbero dolersi gli eventuali proprietari di case che fossero state costruite in zone non catalogate dai relativi strumenti urbanistici, primariamente, a destinazione residenziale, apparendo del tutto incongruo (e quindi non tutelabile in ragione della ecessione dell’interesse meno rilevante, per quanto sarà osservato di seguito anche in riferimento alla forza concimante della cenere) il pretendere di poter godere dei soli aspetti bucolici e poetici della vita agreste e non sopportare, nel contempo, i “fastidi” che derivano proprio dal mantenimento di quel complesso sistema eco-ambientale sui quale si fonda I’ economia contadina della zona».

  2. andrea de vinco ha detto:

    complimenti all'”atripaldese” chiaro e competente sulla controversa materia del bruciamento dei residui vegetali, praticata da millenni nelle nostre campagne!Mi sembra la tua una risposta puntuale al comunicato stampa del Corpo forestale.A sostegno delle giuste osservazioni desidero segnalarti un recentissimo provvedimento adottato dal Consiglio regionale della Liguria – disegno di legge n.289/2013 – che ridefinisce in maniera inequivocabile il campo di applicazione dell’attuale normativa sui rifiuti non pericolosi stabilendo che paglia,sfalci e potature nonchè altro materiale agricolo e forestale naturale non pericoloso,utilizzato in agricoltura,silvicoltura o per la produzione di energia mediante processi,non danneggiano l’ambiente,nè mettono in pericolo la salute umana e pertanto non sono qualificabili come rifiuti speciali.Nel suddetto provvedimento della regione Liguria si stabilisce pertanto che costituisce attività agricola il reimpiego nell’ambito dei successivi cicli culturali,l’impiego dei residui vegetali,in qualità di ammendanti,ottenuti anche attraverso l’abbruciamento controllato in sito,di paglia,di sfalci e potature nonchè di altro materiale agricolo e forestale di originme naturale non pericoloso.A mio parere sulla falsariga del su citato provvedimento il Consiglio regionale della Campania potrebbe adottare analogo provvedimento integrativo della normativa regionale vigente ed in particolare . del Decreto del Presidente della Regione Campania n.184/2012 settore Foreste e agricoltura.

    Andrea De Vinco

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