Multe da autovelox, il Comune di Atripalda continua a perdere dinanzi al Giudice di Pace
Pubblicato in data: 7/5/2019 alle ore:08:30 • Categoria: Attualità •Il Comune di Atripalda continua a perdere dinanzi al Giudice di Pace per le multe elevate con l’autovelox installato lungo la Variante Sette bis. L’avvocato Vittoria Musto del Foro di Avellino incassa una nuova vittoria contro il Comune del Sabato.
Il Giudice di Pace di Avellino, rimarcando il suo orientamento, ha ribadito ancora una volta la nullità dei verbali elevati dalla Polizia Municipale di Atripalda.
Già qualche mese fa, i primi accoglimenti, motivati, sull’assenza nel verbale del decreto prefettizio di autorizzazione all’istallazione della colonnina di rilevamento della velocità. Sulla scorta di ciò, l’Ente di piazza Municipio si era prontamente adeguato, apportando la correzione dei verbali di accertamento. Ma ciò non è bastato a renderli legittimi. Il Giudice di Pace ha ampiamente motivato la sua sentenza con ben sei motivi, tutti dettagliatamente argomentati, recependo così il contenuto del ricorso presentato dell’avvocato Vittoria Musto.
In particolare, si legge nell’ultima sentenza pubblicata lo scorso 16 aprile, «il Decreto del Prefetto di Avellino n. 288/2016/MAN AREA III è illegittimo (conseguentemente illegittima la sua applicazione), considerato che il tratto stradale ove insiste il km 86+550 sulla S.S. n. 7 bis, risulta forzosamente ed illegittimamente riclassificato come richiesto dall’art. 4 della legge 1 agosto 2002, n. 168, nonostante sia carente dei requisiti di cui all’art. 2 del Codice della Strada necessari ai fini di tale riclassificazione». Infatti nel su richiamato Decreto Prefettizio è scritto «si esprime parere favorevole, in via sperimentale». Quindi, prosegue il Giudice di Pace, «l’attivazione del servizio di rilevamento elettronico è in via sperimentale e non potrebbe essere impiegata al fine di rilevare e contestare eventuali infrazioni (…) la mancata indicazione nel verbale del decreto prefettizio definitivo e successivo alla fase sperimentale… integra un vizio di motivazione del provvedimento».
Nella motivazione della sentenza, ancora, si legge che il verbale è nullo perché il Comune di Atripalda «non ha depositato le certificazioni in originale od in copia autentica attestata da pubblico ufficiale, ma fotocopie prive di valore legale, non provando l’omologazione, la taratura e l’efficacia dell’apparecchiatura nel momento dell’accertamento». Altro motivo su cui l’avvocato Musto aveva posto l’accento e che è stato integralmente recepito dal Giudice nel suo provvedimento, attiene all’assenza della sottoscrizione in originale o autenticata dell’agente accertatore e dell’agente notificatore: «tale mancanza di sottoscrizione – scrive il giudice – con firma autografa priva in radice l’accertamento dell’infrazione di qualsiasi valore».
Ancora, poi, nella sentenza è ribadita l’illegittimità del verbale a causa dell’assenza, in esso, della relata di notifica, oltre che, così come aveva sostenuto l’avvocato Musto nel proprio Ricorso, per l’illegittimità della procedura di affidamento a società private (Centro Servizi Sapi Cmp Bologna) degli adempimenti relativi alla notifica a mezzo del servizio postale. Infine, il Giudice, anche analizzando la stessa documentazione fotografica allegata dal Comune, ha affermato che «le postazioni di controllo automatico della velocità devono essere non soltanto segnalate, ma visibili. Al contrario l’apparecchio autovelox installato dietro il guarda rail, confuso dalla vegetazione in mezzo alla quale è collocato, preceduto da segnaletica di avviso a stento leggibile, è praticamente invisibile data la colorazione grigia».
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