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Riammesse al gratuito patrocinio dopo quattro sentenze di proscioglimento emesse da quattro Gup diversi

Pubblicato in data: 11/10/2019 alle ore:07:00 • Categoria: Cronaca

Dopo quattro sentenze di proscioglimento dall’accusa di false dichiarazioni, emesse da quattro diversi Gup (dottor Paolo Cassano, dottor Fabrizio Ciccone, dottoressa Francesca Spella e dottoressa Gilda Zarrella), una 50enne atripaldese, legalmente separata, e sua figlia con lei convivente, sono state riammesse ai benefici del gratuito patrocinio dinanzi al Giudice di Pace di Avellino in tutti i procedimenti che le vedono persone offese per reati di minaccia. Le due donne nell’aprile  2018 avevano depositato in tribunale delle autocertificazioni dei redditi al fine di ottenere il beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato per essere assistite legalmente in numerosi procedimenti penali pendenti dinanzi al Giudice di Pace di Avellino. Le due atripaldesi furono in un primo momento ammesse al gratuito patrocinio, ma successivamente tale beneficio fu revocato dal giudice stesso. Da accertamenti disposti dalla Guardia di Finanza di Avellino, difatti, risultava che le autocertificazioni dei redditi da loro presentate erano false perché il reddito dichiarato dalle due donne era difforme da quello reale del proprio nucleo familiare. Per tale motivo la Procura della Repubblica di Avellino formulò quattro  richieste di rinvio a giudizio in cui si contestava a mamma e figlia di  non aver dichiarato quale reddito valutabile ai fini dell’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio il reddito del marito. I legali di fiducia delle due donne, gli avvocati Gerardo De Vinco e Sabino Rotondi, nel corso delle quattro udienze preliminari che si sono celebrate in progressione temporale dal febbraio all’ottobre 2019, hanno dimostrato  come madre e figlia all’epoca della presentazione della istanza convivessero da sole, senza il marito che intanto si era allontanato dalla casa coniugale. La difesa ha prodotto ai  quattro Gup il decreto di omologa della separazione tra i due coniugi intervenuto nel gennaio 2018 e ha sostenuto che il reddito valutabile ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio è costituito dalla somma dei redditi dei soli familiari conviventi. Per cui al momento della presentazione della istanza nell’aprile del 2018 il marito della 50enne non era più legato alle due donne da rapporto di convivenza e quindi il reddito da lui percepito non andava dichiarato nelle autocertificazioni. Si è giunti così alle quattro sentenze di proscioglimento che i legali hanno, successivamente, allegato alla vecchia istanza per ottenere il gratuito patrocinio che fu revocato. Il Giudice di Pace ha riammesso le due donne al beneficio, constatando e prendendo atto che l’autocertificazione dei redditi in origine presentata da madre e figlia non era falsa ma veritiera.

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