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Ordinanza per regolamentare l’accensione dei fuochi per smaltire i residui vegetali: ecco le prescrizioni da seguire. Multe in caso di inosservanza

Pubblicato in data: 22/10/2019 alle ore:19:24 • Categoria: Comune

Il sindaco di Atripalda, Giuseppe Spagnuolo, ha firmato l’ordinanza con la quale vengono regolamentate le accensioni di fuochi per smaltire residui vegetali.

La bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all’esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, negli orti, giardini, parchi pubblici e privati, sull’intero territorio comunale possa essere effettuata in piccoli cumuli ed in quantità giornaliera non superiore a tre metri steri per ettaro (lo stero è l’unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno), dei materiali vegetali di cui all’art. 185, comma 1, lettera f), del D. Leg.vo 3 aprile 2006 n. 152, esclusivamente nei giorni di Mercoledì e Sabato dalle ore 10.00 alle ore 16.00;

che gli abbruciamenti siano sempre eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • distanza minima dalle altre abitazioni e dalle strade carrabili m. 20 e comunque i fumo non deve propagarsi sui predetti manufatti;
  • distanza minima dai boschi 100 m.
  • distanza minima dai depositi infiammabili 100 m.

L’accensione dei fuochi è comunque subordinata alle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

  • Le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione; o Le sterpaglie o simili dovranno essere preventivamente ed adeguatamente essiccate; o Durante tutte le fasi dell’attività e fino all’avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza del fuoco, da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia (maggiorenne) ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
  • Condizioni meteo favorevoli (assenza di vento);
  • Attuare ogni cautela lasciando intorno al sito oggetto dell’intervento una fascia libera di vegetazione;
  • Munirsi di idonee attrezzature per evitare l’eventuale propagarsi delle fiamme e/o disporre nelle immediate vicinanze di un punto di approvvigionamento idrico;
  • Il focolare dovrà essere alimentato progressivamente e regolarmente in modo da evitare grandi fiamme, affinché il responsabile possa condurre con profitto e senza rischi il controllo della combustione;
  • Sospendere immediatamente le attività in caso di improvviso mutamento delle condizioni atmosferiche; o Le faville provenienti dalla combustione non devono innescare ulteriori focolai ed incendi. Durante le operazioni di abbruciamento il fumo non dovrà interessare abitazioni, strade e centri abitati e, qualora tale situazione dovesse verificarsi a seguito dell’innalzarsi improvviso di un lieve vento, il fuoco dovrà essere prontamente spento. È sconsigliato l’abbruciamento nei giorni in cui le condizioni meteorologiche favoriscono il ristagno della fumosità prodotta e l’accumulo verso il basso e impediscono la facile dispersione del contenuto particellare in atmosfera;
  • Curare al termine delle operazioni di abbruciamento ed entro l’orario consentito, con ogni cautela e mezzo idoneo, lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza dei residui delle operazioni;
  • Le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui alla presente ordinanza sono recuperate per la distribuzione sul terreno ai fini nutritivi o ammendanti.

Salvo i casi previsti dal Codice Penale o da diversa disposizione di legge, l’inosservanza dei divieti e prescrizioni di cui alla presente ordinanza, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (art. 7-bis del D.Lgs b. 267/2000) fatta salva la responsabilità civile e penale.

 

 

 

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