Pena sospesa per ultraottantenne atripaldese accusato di false dichiarazioni al fine di ottenere il rinnovo della patente di guida
Pubblicato in data: 12/12/2021 alle ore:14:25 • Categoria: Cronaca •Un ultraottantenne atripaldese, nel luglio del 2015, aveva deciso di rinnovare la sua patente di guida ed era riuscito a superare con esito positivo la visita relativa all’accertamento dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida. In seguito ad una verificaeffettuata dagli uffici della motorizzazione di Avellino, l’anziano risultava invalido civile al 100%100 con gravi deficit visivi ed uditivi e sottoposto a trattamento insulinico ed era già stato riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art.3, comma 3 della Legge n.104 del 1992, come da verbale redatto dalla commissione medico legale Inps di Avellino rilasciato nel novembre 2014. Il Sostituto Procuratore della Repubblica di Avellino dott.ssa Cecilia De Angelis procedeva nel marzo 2021 a conferire incarico di consulenza medico legale al dott. Lamberto Pianese al fine di accertare se le patologie dell’ultraottantenne fossero compatibili con la idoneità alla guida. Dato l’esito negativo della perizia si procedeva al sequestro della patente di guida dell’atripaldese con decreto emesso dal Gip, dottor Fabrizio Ciccone, ed alla emissione di richiesta di rinvio a giudizio a carico dell’ultraottantenne per i reati di falso in atto pubblico,falso ideologico per aver indotto in errore il medico accertatore e di false dichiarazioni rese ad un pubblico ufficiale ai fini di ottenere il rinnovo della patente di guida: reati per i quali è prevista una pena detentiva da tre a dieci anni di reclusione. Nella udienza preliminare che si è svolta il 7 dicembre scorso, l’ultraottantenne, assistito dai suoi legali di fiducia Gerardo De Vinco e Sabino Rotondi, è comparso dinanzi al Giudice del Tribunale Penale di Avellino, dottor Paolo Cassano, che ha accolto le richieste della difesa di applicazione di una pena condizionalmente sospesa di 30 mesi per l’imputato che avrà il beneficio della non menzione nel casellario e la esenzione dal pagamento delle spese processuali.
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