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Multe da autovelox sulla Variante, rese note le prime motivazioni di condanna del Comune dal Giudice di Pace di Avellino: nullo il verbale se manca indicazione decreto prefettizio

Pubblicato in data: 19/1/2019 alle ore:09:30 • Categoria: Attualità

Dopo le decine e decine di dichiarazioni di  illegittimità e annullamento dei verbali da autovelox sono state rese note ieri le prime motivazioni di condanna del Comune di Atripalda. Il giudice di Pace di Avellino, dottor Ernesto Cerullo, ha pronunciato infatti la prima sentenza in merito al ricorso presentato dall’avvocato Ciro Aquino a difesa di una signora  al verbale inflittole dall’autovelox installato lungo la Variante 7 bis in direzione di Manocalzati, nel territorio di Atripalda.
«Nel verbale – scrive il giudice Cerullo nella sentenza numero 4667 del 2018 – non è indicato il provvedimento prefettizio di autorizzazione al rilevamento a distanza delle violazioni degli articoli 142 e 148 del Codice della Strada, senza contestazione immediata, sul tratto di strada Statale sette Bis al 86+550 con direzione Manocalzati. L’apparecchio autovelox di rilevamento è installato in località S.S. Bis al Km 86+550, direzione di marcia Manocalzati, in un punto di strada che non rientra nel tratto stradale tra il Km 58+300 e il km 83+450 individuato nel Decreto Prefettizio protocollo numero 256/09/AREA III del 31/05/2010, integrati il 23/05/2016 con Decreto Prefettizio protocollo numero 42/2015/MAN/ Area III entrambi riportati nel verbale opposto».
Secondo il giudice Cerullo quindi, visto anche le sentenze emesse dalla Corte di Cassazione, numero 26441 del 2016 e numero 24214 del 2018, vanno annullati quei verbali di contravvenzione, elevati a seguito di rilevamento autovelox su strada extraurbana, nel caso in cui nel verbale non siano indicati gli estremi del decreto prefettizio.«La Suprema Corte – prosegue il giudice – ha evidenziato che la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nel verbale di contestazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione».
Sempre secondo la Cassazione inoltre, sentenza n.5277 del 2017, scrive ancora «nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria è parte necessaria l’Amministrazione la quale, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente  la veste di attrice; spetta quindi ad essa, ai sensi dell’articolo 2697 c.c., fornire la prova dell’esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all’intimato, mentre compete all’opponente, che assume la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi od ostativi».
Conclude: «Di conseguenza stante l’acclarata illegittimità del verbale opposto il ricordo deve essere necessariamente accolto», dichiarando illegittimo, annullando il verbale e condannando il Comune del Sabato anche al pagamento degli oneri di giudizio. Sentenza che non commenta l’avvocato Ciro Aquino che si è limitato a ricordare il vecchio brocardo latino “dura lex, sed lex”, anche se non nasconde soddisfazione per aver visto far prevalere le ragioni della propria difesa avendo patrocinato diversi ricorsi a favore degli automobilisti multati dall’autovelox.
Il Comune nei mesi scorsi ha proceduto alla rettifica dei verbali fatti recapitare con le buste verde ai trasgressori indicando correttamente sia il Decreto Prefettizio che il km in cui è installato l’autovelox. Ma ugualmente l’ente continua a soccombere dinanzi al Giudice di Pace.

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