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Verso il voto, ecco le motivazioni del Tar di Salerno sull’inammissibilità del ricorso contro la lista Laurenzano

Pubblicato in data: 12/4/2012 alle ore:09:51 • Categoria: Lista "Patto Civico per Atripalda", Politica

tar-salerno

Ecco le motivazioni del TAR di Salerno che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’Api contro la lista “Patto civico per Atripalda” guidata dal sindaco uscente Aldo Laurenzano. A scriverle la sezione 1 del Tribunale amministrativo con il collegio di giudici composto da Antonio Onorato, Presidente; Francesco Mele, Consigliere ed Ezio Fedullo, Consigliere Estensore.
Questa la motivazione: “in tema di elezioni amministrative, la impugnazione in via immediata di un provvedimento di ammissione di una lista appare inammissibile alla luce di quanto dispone l’art. 129 c.p.a., intitolato «giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali”, la cui formulazione letterale rende evidente come la possibilità di impugnazione immediata riguardi esclusivamente i provvedimenti di esclusione di liste o di candidati; dall’esame del comma 2 si ricava che l’impugnabilità immediata dei soli atti di esclusione del procedimento preparatorio costituisce peculiare disciplina derogatoria rispetto alla regola per la quale ogni provvedimento relativo al procedimento, anche preparatorio, per le elezioni amministrative, è impugnabile soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all’atto di proclamazione degli eletti”.
Di seguito copia del verbale della sentenza:

N. 00672/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00504/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

                                                                  SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 504 del 2012, proposto da:
Gaetano Musto, rappresentato e difeso dagli avv. Augusto Guerriero e Francesco De Beaumont, con domicilio eletto in Salerno, via M. Incagliati n. 2, presso l’avv. Caliulo;
                                                                    contro

Sottocommissione Elettorale Circondariale di Avellino;
Comune di Atripalda;
Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, con domicilio in Salerno, corso Vittorio Emanuele n. 58;
                                                       nei confronti di

Aldo Laurenzano, rappresentato e difeso dall’avv. Gherardo Maria Marenghi, con domicilio eletto in Salerno, via Velia n. 15;
                                                     per l’annullamento

della decisione della Sottocommissione elettorale circondariale di Avellino del 3.4.2012, con la quale è stata ammessa la lista “Patto Civico per Atripalda”
Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Aldo Laurenzano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2012 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 
Ritenuta preliminarmente, in accoglimento dell’eccezione formulata dalle parti resistenti, l’inammissibilità del ricorso, tenuto contro che “in tema di elezioni amministrative, la impugnazione in via immediata di un provvedimento di ammissione di una lista appare inammissibile alla luce di quanto dispone l’art. 129 c.p.a., intitolato «giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali”, la cui formulazione letterale rende evidente come la possibilità di impugnazione immediata riguardi esclusivamente i provvedimenti di esclusione di liste o di candidati; dall’esame del comma 2 si ricava che l’impugnabilità immediata dei soli atti di esclusione del procedimento preparatorio costituisce peculiare disciplina derogatoria rispetto alla regola per la quale ogni provvedimento relativo al procedimento, anche preparatorio, per le elezioni amministrative, è impugnabile soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all’atto di proclamazione degli eletti” (cfr. T.A.R. Veneto, sez. III, 22 aprile 2011, n. 680);

Ritenuto di condannare la parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio sostenute dalle parti resistenti, nella misura di € 500 per ciascuna di esse;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 504/2012, lo dichiara inammissibile e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio sostenute dalle parti resistenti, nella misura di € 500 per ciascuna di esse.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:

 

Antonio Onorato, Presidente

Francesco Mele, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore

 

 L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/04/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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